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La sicurezza nei luoghi di lavoro sono tutte quelle precauzioni che devono essere prese, per garantire ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro e sano, con lo scopo finale di evitare questi infortuni sul lavoro e/o malattie professionale mentre si lavora.
www.safety81.it nelle sue varie discipline realizza servizi di consulenza integrata nell'ambito di "sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro", fornendo ai propri clienti supporti completi ed adeguati a tutte le loro esigenze.

vedi la sezione salute e sicurezza sul posto di lavoro:

Sicurezza sul lavoro
Obblighi D.Lgs. 81/08
Documenti sicurezza sul lavoro
DVR - Documento di valutazione dei rischi
Consulenza e Servizi
Ispezione ASL in azienda
Legislazione
Glossario sicurezza sul lavoro

La medicina del lavoro si occupa di salvaguardare la salute e sicurezza dell’uomo negli ambienti di lavoro, di prevenire malattie professionale e di evitare ogni tipo di infortunio sul posto di lavoro.
La medicina del lavoro si svolge attraverso strette collaborazioni fra i medici, i tecnici, il Datore di lavoro e il lavoratore con un unico scopo di migliore la qualità di lavoro, di garantire la salute e di aumentare la sicurezza sul lavoro e di dare al lavoratore la possibilità di vivere in salute oggi e domani. 

vedi la sezione medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria:

Medicina del lavoro
Nomina del Medico Competente
Protocollo di sorveglianza sanitaria
Sorveglianza Sanitaria - Visite mediche per idoneità alla mansione specifica
Giudizio / Certificato di idoneità alla mansione specifica
Cartella sanitaria e di rischio
Alcol e Droga: Verifica di assenza alcol e stupefacenti lavoratori
Sopralluogo medico competente in azienda
Consulenza
e Servizi sicurezza sul lavoro

La gestione delle attività di igiene ambientale e di protezione degli ambienti di lavoro è ormai una necessità indispensabile in tutte le realtà produttive. Lo scopo essenziale è di tutelare la salute e il benessere dei lavoratori e della popolazione.
È fondamentale individuare e quantizzare tutti gli inquinanti di natura fisica, biologica e chimica. I fattori principali dell'equilibrio uomo/ambiente.

vedi la sezione Igiene degli ambienti:

Igiene degli ambiente
Servizi igiene ambientale
Consulenza e Servizi sicurezza sul lavoro

 

 

 

 

Con il Decreto Legislativo 81/08 (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) la Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro diventa fondamentale ed è per questo che il Datore di Lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata per la prevenzione di infortuni ed incidenti nei luoghi di lavoro.
L’importanza dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro è spesso sotto valutato, ma per ottenere un livello di salute e sicurezza sul posto di lavoro elevato è fondamentale formare i propri dipendenti.

vedi la sezione Corsi - Formazione sicurezza sul lavoro:

La formazione dei lavoratori e responsabili
Primo Soccorso Aziendale
La nostra gamma di corsi e formazione sicurezza lavoro
Tabella esoneri corso RSPP
Life Long Learning
Consulenza e Servizi sicurezza sul lavoro

 

La cartella sanitaria e di rischio

servizi medicina lavoro imageArt. 25 La cartella sanitaria e di rischio
Per ogni lavoratore viene istituito e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria dove sono annotate le condizioni psicofisiche di ogni lavoratore, compresi i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione(come suggerito all’allegato n 3A, nonché il giudizio di idoneità.
La “cartella sanitaria e di rischio”, deve soddisfare i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A del D.Lgs.81/08 e può essere predisposta su formato cartaceo o informatizzato secondo quanto previsto all’art. 53 (conformemente alle indicazioni previste da decreto sulla gestione dei documenti informatizzati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali) (art. 41, comma 5).

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
1. deve essere istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lettera c);
2. deve essere custodita sotto la responsabilità del medico competente con salvaguardia del segreto professionale (art. 25, comma 1, lettera c);
3. nel caso di aziende con più di 15 dipendenti il luogo di custodia delle cartelle sanitarie deve essere concordato con il datore di lavoro (art. 25, comma 1, lettera c);
4. deve essere firmata sul frontespizio dal datore di lavoro (vedi Allegato 3A);
5. deve essere firmata dal lavoratore per presa visione dei dati anamnestici e clinici e del giudizio di idoneità alla mansione, delle informazioni relative alle modalità di conservazione della stessa o di eventuali accertamenti sanitari cui il lavoratore deve sottoporsi anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa (vedi Allegato 3A);
6. su richiesta deve esserne fornita copia al lavoratore;
7. in caso di cessazione dell’attività dell’azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro deve essere consegnata la documentazione sanitaria dal medico competente al lavoratore, che firmerà per ricevuta (art. 25, comma 1, lettera e);
8. in caso di cessazione dell’incarico il medico competente deve consegnare la documentazione sanitaria in suo possesso, sempre con salvaguardia del segreto professionale, al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta (art. 25, comma 1, lettera d).

Nelle aziende in cui vi è rischio di esposizione ad agenti pericolosi cancerogeni, mutageni o biologici (gr. III e IV) la normativa vigente prevede l’obbligo per il datore di lavoro di istituire ed aggiornare un registro dei lavoratori esposti. Nel caso di lavoratori esposti tali agenti, alla cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività dell’azienda, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL - la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro dei lavoratori esposti, sempre con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso (per l’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni secondo le modalità contenute nel D.M. 155/07).

end