Nomina medico competente - nomina medico del lavoro
Il Medico Competente deve essere nominato nei casi previsti dalla normativa vigente. In generale in aziende i cui dipendenti sono soggetti ai rischi specifici per la salute elencati nel D.Lgs. 81/08.
In linea generale sono soggette alla nomina del medico competente le aziende dove i dipendenti sono sottoposti a:
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Lavorazioni industriali, elencate nella tabella annessa al decreto, che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive; |
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Lavorazioni nelle quali vi è il rischio di esposizione al piombo, all’amianto e al rumore; |
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Rischio di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici; |
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Rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti; |
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Movimentazione manuale dei carichi; |
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Uso di attrezzature munite di videoterminali; |
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Rischio di esposizioni ad agenti cancerogeni e biologici; |
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Rischio silicosi. |
L’attività di consulenza professionale si svolgerà a traverso le seguenti prestazioni professionali:
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Collaborazione, sulla base delle specifiche conoscenze, alla predisposizione dell’attuazione delle misure di sicurezza per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori; |
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Informazione del personale sui rischi lavorativi e sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti, fornendo a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; |
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Partecipazione alla redazione del documento di Valutazione dei Rischi; |
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Assistenza all’individuazione delle misure preventive e protettive; |
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Collaborazione alla preparazione e all’ottimale funzionamento del servizio di Primo Soccorso; |
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Informazione ad ogni lavoratore interessato sui risultati degli accertamenti sanitari effettuati e, a richiesta dello stesso; |
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Effettuazione, congiuntamente con il RSPP, di almeno una volta l’anno un sopralluogo negli ambienti di lavoro; |
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Informazione e aggiornamento sulle normative in materia di prevenzione infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro; |
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Effettuazione le visite mediche preventivamente i lavoratori, per certificarne l’idoneità alla mansione, stabilisce ed aggiorna le cartelle di tutti gli assunti; |
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Effettuazione periodicamente le visite di controllo; |
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Segnalazione della necessità di ricorrere a medici specialisti. |
Il medico competente / medico del lavoro è tenuto al segreto professionale, e non può in nessun caso divulgare argomenti espressi nella cartella sanitaria o acquisiti durante i colloqui.
Solo i seguenti termini, con eventuali prescrizioni e/o limitazioni lavorativi, devono essere comunicati al Datore di lavoro e/o al RSPP:
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idoneo/a alla mansione specifica, |
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idoneo/a con le seguenti prescrizioni e/o limitazioni, |
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non idoneo/a alla mansione specifica |
Sopralluogo medico competente in azienda
Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi. L'indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lettera l, D.Lgs 81/08).
Anche nei cantieri temporanei o mobili in cui svolgono l'attività i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro.
Il sopralluogo può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi ed il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla stessa impresa (art. 104, comma 2, D.Lgs 81/08).
Non è previsto l'obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

