Medicina lavoro - Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come definito all’art. 2, lettera m del
D.Lgs.81/08.
Obiettivi della sorveglianza sanitaria
Tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:
- Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.
- Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi.
- Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.
Strumenti della sorveglianza sanitaria:
La cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08)
Per ogni lavoratore viene istituito e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria dove sono
annotate le condizioni psicofisiche di ogni lavoratore, compresi i risultati degli accertamenti
strumentali, di laboratorio e specialistici, eventuali livelli di esposizione professionale individuali
forniti dal Servizio di prevenzione e protezione(come suggerito all’allegato n 3A, nonché il
giudizio di idoneità.
La “cartella sanitaria e di rischio”, deve soddisfare i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A del
D.Lgs.81/08 e può essere predisposta su formato cartaceo o informatizzato secondo quanto
previsto all’art. 53 (conformemente alle indicazioni previste da decreto sulla gestione dei
documenti informatizzati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione
dei dati personali) (art. 41, comma 5).
Accertamenti sanitari specialistici (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08)
Gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori sono riportati all’interno del protocollo sanitario definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in
azienda e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, comma 1 lettera
b D.Lgs. 81/08); il protocollo sanitario va considerato parte integrante dello stesso documento di
valutazione dei rischi: gli accertamenti sanitari devono essere sempre e
comunque mirati al rischio e il meno invasivi possibili, secondo i
già citati principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di
salute occupazionale (ICOH).
Inoltre, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria, il medico competente partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori (indagini ambientali e di monitoraggio biologico) i cui risultati gli sono forniti con tempestività.
Giudizio di idoneità
Gli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente sono finalizzati ad esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica assegnata al lavoratore da parte del datore di
lavoro.
Si ricorda che per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in materia di lavoro notturno,
gravidanza, disabili e minori si continua a far riferimento alle normative specifiche.
Le visite mediche o qualunque altro accertamento sanitario non possono essere effettuati:
a) in fase preassuntiva (tale divieto diviene esecutivo a partire dal 16 maggio 2009 anche se era già previsto dalla normativa precedente);
b) per accertare stati di gravidanza;
c) in altri casi vietati dalla normativa vigente: accertamento dello stato di sieropositività per HIV (Legge 135 del 05.06.1990, art. 6), esami che espongano essi stessi a fattori di rischio (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica o esami finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto
Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato
fissato un valore limite biologico (attualmente soltanto per la piombemia come riportato
all’allegato XXXIX del D.Lgs.81/08). Il monitoraggio biologico risulta inoltre utile per la
valutazione dello stato di salute dei lavoratori nel caso di esposizione a sostanze chimiche
laddove sono consolidati i valori limite di esposizione fissati dalle maggiori agenzie internazionali
(es: nickel, cromo, ac ippurico, metilippurico urinari…).
Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. Come riportato all’art.
229 comma 3 del D.Lgs.81/08, i risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati
al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori.
Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al datore di lavoro (art. 2,
comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08) che viene identificato come il soggetto titolare del rapporto
di lavoro con il lavoratore o il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, come individuato del
documento di valutazione dei rischi.
Pertanto in tutte quelle situazioni che potremmo definire di “lavoro atipico” in quanto il titolare del
rapporto di lavoro non coincide con il datore di lavoro dell’azienda in cui il lavoratore presterà la
sua opera, gli obblighi previsti dal D.Lgs.81/08 sono generalmente ripartiti fra il “fornitore”
(obblighi generici) e l’utilizzatore (obblighi specifici). La sorveglianza sanitaria in quanto atto
medico inscindibile dai rischi specifici presenti nell’azienda in cui il lavoratore opera, è un obbligo
demandato all’utilizzatore.
Al contrario, per i soci lavoratori di cooperative e per i lavoratori volontari tutti gli obblighi previsti
dal D. Lgs 81/08 sono a carico del datore di lavoro delle stesse cooperative o associazione di
volontariato anche se i lavoratori prestano la loro opera presso una ditta utilizzatrice.
All’art. 3, comma 2, si precisa che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato (di cui alla
legge 1 agosto 1991, n. 266), le disposizioni del presente decreto sono applicate tenendo conto
delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative,
individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.
400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
salute e delle riforme.
Vanno considerati come lavoratori autonomi per esempio: padroncini, coltivatori diretti, liberoprofessionisti.
In tal caso è facoltà del lavoratore, e occorre che questa facoltà venga promossa
e raccomandata soprattutto nei settori a maggior rischio come agricoltura ed edilizia, sottoporsi
o meno a sorveglianza sanitaria a proprie spese, ma l’utilizzatore del servizio può, e in alcuni
casi deve (per le mansioni per le quali è previsto l’obbligo di accertamento di assenza di
condizioni di alcol dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti), richiedere
il certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato da un medico competente.
Visite mediche e gli accertamenti medici: quando e perchè
| Accertamenti medici preventivi |
| Quando: |
| Dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione |
| Scopi: |
| -Constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. -Verificare la compatibilità della mansione affidata con specifiche condizioni di salute del soggetto in indagine. |
| Accertamenti medici periodici |
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| Accertamenti medici su richiesta del lavoratore |
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| Accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro |
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| Accertamenti medici in occasione del cambio della mansione |
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Raccomandiamo inoltre, anche se non previsto all’art 41 del D.Lgs81/08, l’effettuazione di accertamenti medici al rientro dal lavoro dopo prolungato periodo di assenza dovuto a malattia comune, malattia professionale, infortunio sul lavoro o grave incidente, al fine di verificare il mantenimento dell’idoneità alla mansione specifica o per ricollocare il lavoratore in una eventuale nuova mansione. Tali accertamenti si dovranno comunque essere svolti su richiesta del lavoratore.
Accertamenti medici su richiesta del datore di lavoro per controllare l’idoneità fisica o le assenze
per infermità del lavoratore possono essere effettuati soltanto attraverso le Commissioni medicolegali
attivate ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, presso ogni ULSS ed i servizi
ispettivi degli istituti previdenziali competenti per territorio.
Per quanto riguarda gli accertamenti medici periodici, l’organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a
quelli indicati dal medico competente, come stabilito all’art. 41, comma 2, lettera b).
La relazione sanitaria annuale sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria deve essere prodotta in forma scritta e presentata nell’ambito della riunione periodica (art. 25, comma 1, lettera i).
Inoltre l’art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 introduce un nuovo obbligo: “entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B”.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono tali informazioni,
aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL (art. 40, comma 2).

