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sicurezza_sul_lavoro_imageLa sicurezza nei luoghi di lavoro sono tutte quelle precauzioni che devono essere prese, per garantire ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro e sano, con lo scopo finale di evitare questi infortuni sul lavoro e/o malattie professionale mentre si lavora.
www.safety81.it nelle sue varie discipline realizza servizi di consulenza integrata nell'ambito di "sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro", fornendo ai propri clienti supporti completi ed adeguati a tutte le loro esigenze.

vedi la sezione salute e sicurezza sul posto di lavoro:

Sicurezza sul lavoro
Obblighi D.Lgs. 81/08
Documenti sicurezza sul lavoro
DVR - Documento di valutazione dei rischi
Consulenza e Servizi
Ispezione ASL in azienda
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Glossario sicurezza sul lavoro

medicina_del_lavoro_imageLa medicina del lavoro si occupa di salvaguardare la salute e sicurezza dell’uomo negli ambienti di lavoro, di prevenire malattie professionale e di evitare ogni tipo di infortunio sul posto di lavoro.
La medicina del lavoro si svolge attraverso strette collaborazioni fra i medici, i tecnici, il Datore di lavoro e il lavoratore con un unico scopo di migliore la qualità di lavoro, di garantire la salute e di aumentare la sicurezza sul lavoro e di dare al lavoratore la possibilità di vivere in salute oggi e domani. 

vedi la sezione medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria:

Medicina del lavoro
Nomina del Medico Competente
Protocollo di sorveglianza sanitaria
Sorveglianza Sanitaria - Visite mediche per idoneità alla mansione specifica
Giudizio / Certificato di idoneità alla mansione specifica
Cartella sanitaria e di rischio
Alcol e Droga: Verifica di assenza alcol e stupefacenti lavoratori
Sopralluogo medico competente in azienda
Consulenza
e Servizi sicurezza sul lavoro

igiene_ambientale_imageLa gestione delle attività di igiene ambientale e di protezione degli ambienti di lavoro è ormai una necessità indispensabile in tutte le realtà produttive. Lo scopo essenziale è di tutelare la salute e il benessere dei lavoratori e della popolazione.
È fondamentale individuare e quantizzare tutti gli inquinanti di natura fisica, biologica e chimica. I fattori principali dell'equilibrio uomo/ambiente.

vedi la sezione Igiene degli ambienti:

Igiene degli ambiente
Servizi igiene ambientale
Consulenza e Servizi sicurezza sul lavoro

 

 

 

 

corsi_formazione_sicurezza_lavoro_imageCon il Decreto Legislativo 81/08 (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) la Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro diventa fondamentale ed è per questo che il Datore di Lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata per la prevenzione di infortuni ed incidenti nei luoghi di lavoro.
L’importanza dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro è spesso sotto valutato, ma per ottenere un livello di salute e sicurezza sul posto di lavoro elevato è fondamentale formare i propri dipendenti.

vedi la sezione Corsi - Formazione sicurezza sul lavoro:

La formazione dei lavoratori e responsabili
Primo Soccorso Aziendale
La nostra gamma di corsi e formazione sicurezza lavoro
Tabella esoneri corso RSPP
Life Long Learning
Consulenza e Servizi sicurezza sul lavoro

 

igiene_alimenti_haccp_imageIgiene alimenti - HACCP

H.A.C.C.P. è un acronimo di Hazard Analysis and Critical Control Point: analisi dei rischi e punti critici di controllo. L’HACCP è un sistema di autocontrollo della qualità ed igiene alimenti che ha lo scopo di tutelare e garantire la salute del consumatore.

vedi la sezione Igiene degli alimenti - HACCP:

HACCP & Igiene degli alimenti

 

 

 

 


Medicina lavoro - Sorveglianza sanitaria

servizi medicina lavoro imageLa sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come definito all’art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08.

Obiettivi della sorveglianza sanitaria
Tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:
  - Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.
  - Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi.
  - Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.

Strumenti della sorveglianza sanitaria:

La cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08)
Per ogni lavoratore viene istituito e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria dove sono annotate le condizioni psicofisiche di ogni lavoratore, compresi i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione(come suggerito all’allegato n 3A, nonché il giudizio di idoneità.
La “cartella sanitaria e di rischio”, deve soddisfare i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A del D.Lgs.81/08 e può essere predisposta su formato cartaceo o informatizzato secondo quanto previsto all’art. 53 (conformemente alle indicazioni previste da decreto sulla gestione dei documenti informatizzati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali) (art. 41, comma 5).

Accertamenti sanitari specialistici (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08)
Gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori sono riportati all’interno del protocollo sanitario definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, comma 1 lettera b D.Lgs. 81/08); il protocollo sanitario va considerato parte integrante dello stesso documento di valutazione dei rischi: gli accertamenti sanitari devono essere sempre e comunque mirati al rischio e il meno invasivi possibili, secondo i già citati principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Inoltre, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria, il medico competente partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori (indagini ambientali e di monitoraggio biologico) i cui risultati gli sono forniti con tempestività.

Giudizio di idoneità
Gli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente sono finalizzati ad esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica assegnata al lavoratore da parte del datore di lavoro.
Si ricorda che per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in materia di lavoro notturno, gravidanza, disabili e minori si continua a far riferimento alle normative specifiche.

Le visite mediche o qualunque altro accertamento sanitario non possono essere effettuati:
a) in fase preassuntiva (tale divieto diviene esecutivo a partire dal 16 maggio 2009 anche se era già previsto dalla normativa precedente);
b) per accertare stati di gravidanza;
c) in altri casi vietati dalla normativa vigente: accertamento dello stato di sieropositività per HIV (Legge 135 del 05.06.1990, art. 6), esami che espongano essi stessi a fattori di rischio (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica o esami finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto

Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico (attualmente soltanto per la piombemia come riportato all’allegato XXXIX del D.Lgs.81/08). Il monitoraggio biologico risulta inoltre utile per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori nel caso di esposizione a sostanze chimiche laddove sono consolidati i valori limite di esposizione fissati dalle maggiori agenzie internazionali
(es: nickel, cromo, ac ippurico, metilippurico urinari…).
Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. Come riportato all’art. 229 comma 3 del D.Lgs.81/08, i risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al datore di lavoro (art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08) che viene identificato come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, come individuato del documento di valutazione dei rischi.
Pertanto in tutte quelle situazioni che potremmo definire di “lavoro atipico” in quanto il titolare del rapporto di lavoro non coincide con il datore di lavoro dell’azienda in cui il lavoratore presterà la sua opera, gli obblighi previsti dal D.Lgs.81/08 sono generalmente ripartiti fra il “fornitore” (obblighi generici) e l’utilizzatore (obblighi specifici). La sorveglianza sanitaria in quanto atto medico inscindibile dai rischi specifici presenti nell’azienda in cui il lavoratore opera, è un obbligo demandato all’utilizzatore.

Al contrario, per i soci lavoratori di cooperative e per i lavoratori volontari tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/08 sono a carico del datore di lavoro delle stesse cooperative o associazione di volontariato anche se i lavoratori prestano la loro opera presso una ditta utilizzatrice.
All’art. 3, comma 2, si precisa che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266), le disposizioni del presente decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
salute e delle riforme.

Vanno considerati come lavoratori autonomi per esempio: padroncini, coltivatori diretti, liberoprofessionisti.
In tal caso è facoltà del lavoratore, e occorre che questa facoltà venga promossa
e raccomandata soprattutto nei settori a maggior rischio come agricoltura ed edilizia, sottoporsi o meno a sorveglianza sanitaria a proprie spese, ma l’utilizzatore del servizio può, e in alcuni casi deve (per le mansioni per le quali è previsto l’obbligo di accertamento di assenza di condizioni di alcol dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti), richiedere il certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato da un medico competente.

end

Visite mediche e gli accertamenti medici: quando e perchè

Accertamenti medici preventivi
   Quando:
         Dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione
   Scopi:
         -Constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla
             mansione specifica.
         -Verificare la compatibilità della mansione affidata con specifiche condizioni di salute del soggetto in indagine.
Accertamenti medici periodici

Di norma annuali Eseguiti con periodicità stabilita per legge Fissati dal medico competente in funzione dei risultati della valutazione dei rischi.

    • Controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori.
    • Controllare l’insorgenza di eventuali modificazioni precoci dello stato di salute causati dall’esposizione a fattori specifici di rischio professionale.
    • Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
    • Verificare l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.
Accertamenti medici su richiesta del lavoratore

Qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.

    • Rivalutare l’idoneità alla mansione specifica svolta dal lavoratore.
Accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro

In caso di esposizione a rischio chimico, rischio biologico (Gr. III e IV), rischio da esposizione a cancerogeni e mutageni.

    • Valutare  lo stato di salute dei lavoratore.
    • Fornire eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
    • Fornire eventuali indicazioni sull’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti anche dopo la cessazione dell’esposizione.
Accertamenti medici in occasione del cambio della mansione

Prima di adibire il lavoratore a nuovo profilo di rischio.

    • Valutare l’idoneità alla nuova mansione svolta dal lavoratore.

Raccomandiamo inoltre, anche se non previsto all’art 41 del D.Lgs81/08, l’effettuazione di accertamenti medici al rientro dal lavoro dopo prolungato periodo di assenza dovuto a malattia comune, malattia professionale, infortunio sul lavoro o grave incidente, al fine di verificare il mantenimento dell’idoneità alla mansione specifica o per ricollocare il lavoratore in una eventuale nuova mansione. Tali accertamenti si dovranno comunque essere svolti su richiesta del lavoratore.

Accertamenti medici su richiesta del datore di lavoro per controllare l’idoneità fisica o le assenze
per infermità del lavoratore possono essere effettuati soltanto attraverso le Commissioni medicolegali
attivate ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, presso ogni ULSS ed i servizi
ispettivi degli istituti previdenziali competenti per territorio.
Per quanto riguarda gli accertamenti medici periodici, l’organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a
quelli indicati dal medico competente, come stabilito all’art. 41, comma 2, lettera b).

La relazione sanitaria annuale sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria deve essere prodotta in forma scritta e presentata nell’ambito della riunione periodica (art. 25, comma 1, lettera i).
Inoltre l’art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 introduce un nuovo obbligo: “entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B”.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono tali informazioni, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL (art. 40, comma 2).

end