Verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
D.Lgs. 81/08 Art. 41,comma 4
Verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per le mansioni elencate nella Legge 125/01 e nell’Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007, gli accertamenti sanitari preventivi, periodici e in occasione del cambio di mansione sono finalizzati anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Alcol:
È comunque tuttora in vigore la legge n. 125 del 30 marzo 2001, “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati” tesa al recupero del lavoratore con problemi di abuso di alcol. Nelle attività lavorative elencate da tale normativa è vietata l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche, divieto che è esteso all’intervallo pranzo. La normativa non stabilisce un limite di alcolemia. Il medico competente ha la possibilità di effettuare test alcolimetrici, non come esami di screening, ma per confermare od escludere a fini preventivi condizioni in grado di determinare eventuali comportamenti dannosi per sé o per gli altri.
A tal fine si suggerisce tale procedura operativa:
| VERIFICA DI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA | |
-SU TUTTI I SOGGETTI CON MANSIONE A RISCHIO IDENTIFICATA NELLA NORMATIVA |
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| *Tra gli indicatori di laboratorio utili per una diagnosi di alcol dipendenza figurano: transferrina desialata (CDT), volume corpuscolare medio (MCV), transaminasi (GOT e GPT), gamma-glutamil-transpeptidasi (GGT). | |
| SUL LAVORATORE CON SOSPETTA INTOSSICAZIONE ALCOLICA ACUTA SEGNALATO DALL’AZIENDA | |
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L’intesa Stato- Regioni in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza del 30 ottobre 2007:
Verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
L’intesa Stato-Regioni in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza del 30
ottobre 2007 individua le mansioni a rischio (allegato I) per le quali il medico competente,
nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria, deve richiedere test di screening per verificare
l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Secondo tale normativa il datore
di lavoro, prima di adibire un lavoratore all’espletamento di mansioni comprese nell’elenco di cui
all’allegato I dell’Intesa, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a
richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso comunicando il nominativo
dei lavoratori interessati. Fino all’approvazione dell’accordo tra Stato, regioni e province
autonome di cui all’art.8, comma 2 (non ancora emanato) si dovranno applicare le procedure
disciplinate nel decreto ministeriale n.186/90. In Tali procedure prevedono di effettuare con
particolare attenzione l’anamnesi, mirata alla ricerca di pregressi trattamenti e/o ricoveri dovuti a
patologie correlate all’assunzione abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, e l’esame
obiettivo, ricercando sintomi fisici e/o psichici e segni di abuso delle stesse e test di screening.
Le classi di sostanze stupefacenti e psicotrope, più frequentemente coinvolte nei casi di abuso,
che consigliamo di indagare sono: oppiacei, cocaina, amfetamina, metamfetamine,
cannabinoidi. Casi particolari sono le benzodiazepine e i barbiturici, farmaci che spesso sono
parte di terapie con precise indicazioni mediche, che potrebbero diventare potenziali farmaci di
abuso: una loro eventuale ricerca con test di laboratorio va attentamente valutata con un
approfondimento anammnestico. Tali accertamenti vanno effettuati nel rispetto della dignità e
della libertà della persona e dovranno essere il meno invasivi possibili (suggeriamo l’utilizzo di
tests urinari).
Nel caso che dai tests emerga una positività all’assunzione di stupefacenti, il lavoratore va
inviato al SERT per l’effettuazione di ulteriori accertamenti. Il riscontro di un risultato positivo ai
tests comporta inoltre un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione.
Qualora gli ulteriori accertamenti effettuati presso il SERT evidenzino uno stato di
tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero che
renda possibile un successivo inserimento della persona nell’attività lavorativa a rischio. Nel
frattempo il lavoratore avrà il diritto a conservare il posto di lavoro e sarà adibito a mansioni
diverse da quelle comprese nell’allegato I dell’Intesa.
Accanto al percorso peculiare che segue questo tipo di sorveglianza sanitaria, tendente a far
emergere casi di dipendenza allo scopo di un recupero del lavoratore, rimane valido quanto stabilito dal D.Lgs.81/08, compresa la possibilità di ricorrere all’organo di vigilanza contro il
giudizio di idoneità emesso dal medico competente.
| VERIFICA DI ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (D.M.186/90) |
-SU TUTTI I SOGGETTI CON MANSIONE A RISCHIO IDENTIFICATA NELLA NORMATIVA
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Igiene alimenti - HACCP