News sicurezza sul lavoro
Accertamenti per verificare l'assenza della tossicodipendenza e l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in determinate categorie di lavoratori.
In data 27 luglio 2009 la Regione Emilia-Romagna ha adottato la DGR (Delibera di Giunta Regionale) n° 1109 con oggetto “Accertamento assenza di tossicodipendenza e assunzione sostanze in determinate categorie di lavoratori (Intesa Stato-Regioni 30/10/2007 e Accordo Stato-Regioni 18/09/2008): modificazioni ed integrazioni alla DGR 170/2009”.
Il documento, che sostituisce integralmente la precedente DGR 170/2009, precisa le procedure accertative di primo e di secondo livello, le tariffe e, in particolare, indirizza a far eseguire le analisi di primo livello ai laboratori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, specializzati ed in possesso delle necessarie tecnologie ed esperienze e che garantiscano affidabilità ed uniformità nell’effettuazione delle analisi secondo metodiche di qualità condivise.
Testo del D. Lgs. n. 81/08 integrato con D.Lgs. 106/09, 129/08, 133/08 e le L. 88/09 e L. 14/09
È disponibile presso il sito del Ministero del lavoro il testo del DLgs 81/08 coordinato con i D.Lgs. 106/09, 129/08, 133/08, e le L. 88/09 e L. 14/09. (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Comunicazione nominativo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Modificato il regime di comunicazione del nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS), che non ha più cadenza annuale, ma deve essere effettuata solo in caso di nuova nomina o designazione. Mentre in fase di prima applicazione la comunicazione deve riguardare il nominativo del RLS eletto o designato.
Lo ha chiarito l’INAIL con la circolare 25 agosto 2009, n. 43, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009 al D.Lgs. 81/2008.
A differenza di quanto previsto nella formulazione originaria, la comunicazione del RLS non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione.
Come precisato nella circolare, in fase di prima applicazione del Decreto legislativo n. 106/2009, l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
Pertanto:
• coloro i quali hanno ottemperato all'obbligo, secondo le istruzioni emanate dall'Istituto in attuazione del Decreto legislativo n. 81/2008, comunicando il nominativo (o i nominativi se più di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dall’1 gennaio 2009 alla data della circolare 43;
• coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall'Istituto con la richiamata circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative contenute nella circolare 43.
Le successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato un RLS differente da quello segnalato. In caso contrario si ritiene immutata la situazione già comunicata. È utile ricordare come le elezioni o le designazioni degli RLS non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi.
La mancata comunicazione del RLS comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo Euro 300,00, come previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 106/09. Ai fini dell’adempimento, qualora si presentassero problemi tecnici del sistema informatico, la comunicazione potrà essere inoltrata eccezionalmente al fax n. 800657657, utilizzando il modello appositamente predisposto e scaricabile dal portale dell’Istituto.
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Il decreto correttivo del D.Lgs. 81/08 è stato firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Si riscontrano alcune novità rispetto al testo approvato lo scorso mese di marzo. In particolare, l'art. 11 del D.Lgs. 106/09 modifica l'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).
Sono inoltre contenute novità in tema di Formazione, DVR (data certa, viene introdotta la possibilità di certificarne la certezza della data attraverso la firma congiunta degli attori della sicurezza in azienda).
In materia di valutazione dello stress lavoro correlato è ipotizzato un rinvio al 01.08.2010.
Eliminato l'obbligo del DUVRI per le lavorazioni che comportano una sola prestazione intellettuale, una fornitura di attrezzature o materiali, una prestazione della durata inferiore a 2 giorni;
Istituita una "patente a punti" per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili;
Data certa: semplificata la procedura per dare prova della data del DVR, ora attuabile attraverso la firma congiunta del documento.
Rivisto il Potere di sospensione dell'attività di impresa da parte degli organismi di vigilanza
Confermata la possibilità che il medico competente verifichi l’idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione rivisitata l’entità delle sanzioni in modo da rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni, all’aumento dei prezzi al consumo, verificato su base ISTAT, dal 1994.![]()
Approvato il correttivo del decreto 81/08
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 31 Luglio 2009 il decreto legislativo che integra e corregge il decreto legislativo 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri è rigorosamente coerente con i principi e i criteri direttivi della delega concessa dal Parlamento al Governo nella passata legislatura in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la legge 3 agosto 2007, n. 123. Il decreto non ha dunque carattere innovativo, dovendo rispettare i principi e i criteri direttivi stabiliti dal parlamento nel 2007.
Questi gli interventi di modifica effettuati il 31 luglio 2009:
- Eliminato l'obbligo del DUVRI per le lavorazioni che comportano una sola prestazione intellettuale, una fornitura di Decreto correttivo D.Lgs. 81/2008: cosa cambiaattrezzature o materiali, una prestazione della durata inferiore a 2 giorni;
- Istituita una"patente a punti" per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili;
- Data certa: semplificata la procedura per dare prova della data del DVR, ora attuabile attraverso la firma congiunta del documento;
- Rivisto il Potere di sospensione dell'attività di impresa da parte degli organismi di vigilanza
- Confermata la possibilità che il medico competente verifichi l'idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione;
- rivisitata l’entità delle sanzioni in modo da rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni, all’aumento dei prezzi al consumo, verificato su base ISTAT, dal 1994.
Pubblichiamo lo "SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 del 9 APRILE 2008" ed altri documenti ad esso relativi, che sono stati approvati in data odierna dal Consiglio dei Ministri.
L'ufficio stampa del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha emanato il comunicato stampa di seguito riportato, che riassume sinteticamente gli interventi effettuati il 31 luglio 2009:
Il decreto legislativo approvato oggi dal Consiglio dei Ministri è rigorosamente coerente con i principi e i criteri direttivi della delega concessa dal Parlamento al Governo nella passata legislatura in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la legge 3 agosto 2007, n. 123.
Il decreto non ha dunque carattere innovativo, dovendo rispettare i principi e i criteri direttivi stabiliti dal parlamento nel 2007.
Con il provvedimento varato oggi l’Italia è in condizioni di poter vantare un complesso di regole in materia di salute e sicurezza condiviso tra Amministrazioni e parti sociali e pienamente in linea con le migliori regolamentazioni europee ed internazionali.
Al testo finale si è arrivati, in particolare, dopo un lungo e intenso confronto realizzato in più sedi e con tutti gli interlocutori istituzionali e sociali interessati. Da ultimo, dopo l’approvazione, il 27 marzo scorso, di uno schema di decreto correttivo, si è passati attraverso una ampia istruttoria finalizzata alla formulazione del parere in Conferenza Stato-Regioni e si è sviluppato un esauriente e serrato dibattito nell’ambito delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato. Da tali attività sono emerse (in particolare nell’ambito dei pareri formulati dalle Commissioni parlamentari) indicazioni di grande rilievo, considerate attentamente dal Governo nella definitiva stesura del “correttivo”.
Un primo obiettivo del provvedimento è quello di correggere i molti errori materiali e tecnici presenti nella attuale disciplina (decreto legislativo n. 81 del 2008) – approvata, come noto, a Camere oramai sciolte e in tutta fretta – alcuni dei quali suscettibili di ricadute gravi sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Come esempio, tra i tanti, si consideri la sostituzione (all’Allegato 39) del valore-limite del piombo nel sangue in maniera che sia espresso non in “milligrammi”, come oggi previsto a seguito di una erronea indicazione, ma in “nanogrammi”, unica unità di misura che garantisce la tutela della salute dei lavoratori esposti. Dunque, innanzitutto è realizzato il perfezionamento del quadro normativo, composto da ben 306 articoli e vari allegati che non sono sempre stati ben coordinati tra di loro dando luogo a sovrapposizioni e incertezze interpretative.
Un secondo obiettivo è quello di superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione delle nuove regole. L’attuale disciplina, per esempio, equipara il volontario a un vero e proprio lavoratore subordinato, senza considerare le peculiarità della prestazione resa dal volontario e penalizzando oltremodo le associazioni di volontariato che rappresentano una delle manifestazioni più vitali della nostra società. Al riguardo, il correttivo garantisce ai volontari non solo in via generale una tutela analoga a quella garantita ai lavoratori autonomi in termini di fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature di lavoro, ma anche una tutela “rafforzata” ove essi siano chiamati ad operare all’interno di una organizzazione lavorativa (si pensi al volontario che operi all’interno di un ospedale), consistente nella informazione sui rischi presenti nel luogo in cui siano chiamati ad operare e nella eliminazione, da parte dell’utilizzatore, dei rischi derivanti dallecorrettivo D.L.s. 81/2008 interferenze tra le attività del volontario e quelle dei lavoratori dell’utilizzatore.
Ancora a titolo di esempio si consideri l’individuazione – espressamente richiesta dalle parti sociali – dei casi in cui è necessario, nei lavori in appalto, che il committente predisponga l’importante “documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni” (Il cosiddetto DUVRI, nota della redazione), tra i quali non vengono inclusi i lavori intellettuali, le mere forniture di merci e attrezzature e i lavori di breve durata (sotto i due giorni). In pratica, tale documento – il quale, va ricordato, si aggiunge (e non si sostituisce) agli obblighi già imposti a committente ed appaltatore di coordinarsi e tra loro e cooperare per ridurre i rischi del personale dell’appalto – viene richiesto ove il rischio delle lavorazioni che interferiscono tra loro lo richieda come misura di tutela e non, invece, nelle ipotesi (si pensi alla prestazione di natura intellettuale o alla semplice fornitura di carta o di caffè ad un ufficio) di assenza di rischio da interferenza in cui esso diverrebbe un inutile fardello formale.
La principale finalità delle misure varate dal Governo resta tuttavia quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo queste linee di azione:
- introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico in modo che in essi possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà ad operare nel settore edile per mezzo della istituzione di una “patente”, strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice (appunto, i “punti patente”) per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. L’innovativo strumento opererà per mezzo della attribuzione iniziale – in sede, appunto di “qualificazione” dell’impresa – ad ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio che ne misuri l’idoneità ed il cui “azzeramento” determini l’impossibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore;
- superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavorocorrettivo D.L.s. 81/2008 prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento. Dunque le imprese, specie se piccole e medie, pur essendo comunque tenute ad elaborare il documento “senza sconti” quanto alla sua completezza e alla puntualità del suo aggiornamento, possono anche evitare di andare dal Notaio o munirsi di posta certificata (come la norma oggi di fatto impone) perché la data del documento potrà anche essere dimostrata dalla firma del medesimo da parte di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza (rappresentante dei lavoratori, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione…);
- superamento di una cultura meramente sanzionatoria e repressiva prestando prevalente attenzione alla prevenzione che è fatta di: maggiore formazione; migliore informazione; effettività del coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive; uso mirato del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza, appositamente disciplinato nel corpus normativo. A tali scopi, il correttivo potenzia il coordinamento a livello territoriale fra i funzionari di vigilanza delle Asl e gli ispettori del lavoro consentendo a pieno titolo l’espletamento della vigilanza da parte di entrambi gli organismi operanti a livello provinciale e regionale e, conseguentemente, ampliando le possibilità concrete di intervento ispettivo attraverso il migliore utilizzo del rispettivo personale;
- integrazione tra le attività del Servizio Sanitario Nazionale e dell’INAIL finalizzate all’assistenza ed alla riabilitazione decorrettivo D.L.s. 81/2008i lavoratori vittime di infortuni, in modo da garantirne il migliore e più rapido recupero dell’integrità psicofisica e della capacità lavorativa. Per avere una idea della importanza dell’intervento, si consideri come i soli costi sociali da infortuni sul lavoro – per sostegno alle famiglie delle vittime e per la riabilitazione dei lavoratori – sono stati quantificati (in sede di Rapporto ufficiale INAIL 2007, con riferimento all’anno 2005) in oltre 45 miliardi di euro, pari al 3,21% del Prodotto Interno Lordo;
- rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa, in modo da perfezionare tale importante procedura – diretta a colpire le imprese che sia siano rese responsabili di violazioni che mettano a rischio la salute e la sicurezza – rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano la adozione che i casi nei quali la sospensione possa essere imposta. Ad esempio, per evitare che la applicazione della norma produca risultati abnormi e vessatorie nelle microimprese, in coerenza con quanto esposto nella Direttiva del Ministro Sacconi del 18 settembre 2008, viene chiarito che ove l’impresa occupi un solo lavoratore si applicano le sole sanzioni “ordinarie”, senza obbligo di chiusura;
- integrale ricezione delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali nell’ambito degli incontri, tenutisi nell’arco degli ultimi quattro mesi del 2008, presso il Ministero del lavoro e finalizzati alla predisposizione di un “avviso comune” tra loro sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro. Tra di esse, oltre alle già descritte misure di semplificazione degli aspetti burocratici della “gestione” della sicurezza (data del documento di valutazione del rischio, modalità per la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni etc.), si consideri la previsione della possibilità che il medico competente verifichi l’idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione in modo da tutelarne ex ante la salute.
- definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà e le caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo ; a queste ultime viene attribuita in concreto una particolare tutela, che parte dall’obbligo del datore di lavoro di riservare una attenzione specifica a tali lavoratori in sede di valutazione del rischio, con ogni conseguenza in termini di maggiore informazione e formazione nei loro confronti;
- valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per l’innalzamento dei livelli di tutela negli ambienti di lavoro. In particolare, il correttivo stabilisce che nel settore edile, caratterizzato da alti indici infortunistici, la formazione dei preposti (che rivestono un ruolo fondamentale in cantiere) in materia di salute e sicurezza vada favorita anche programmandola e realizzandola presso gli enti bilaterali o le casse edili e non solo nelle imprese. Inoltre, sempre a titolo di esempio, viene riservato agli organismi paritetici – purché muniti di struttura con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro – il compito di verificare l’adozione e l’efficace attuazione in azienda dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza rilasciando apposita asseverazione, della quale gli organi di vigilanza tengono conto nella programmazione delle proprie attività di vigilanza (in modo che, in linea di massima, gli accessi ispettivi vengano pianificati innanzitutto in aziende ove il “controllo sociale” della bilateralità non abbia operato).
- miglioramento della efficacia dell’apparato sanzionatorio, con l’obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazionicorrettivo D.L.s. 81/2008 e sanzioni. A tale scopo si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l’utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. Così la “prescrizione obbligatoria”, che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda e un analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa, con la chiara finalità, palesata nella legge delega, di puntare alla effettività della reazione punitiva, mediante ripristino delle condizioni di legalità. Al contempo, si riserva la sanzione penale ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle unicamente formali (trasmissione di documentazione, notifiche, ecc.). Si interviene, poi, con apposite previsioni normative per evitare l’effetto di eccessiva e ridondante penalizzazione nelle ipotesi di concorso di reati omogenei ed anche di concorso di reati tout court, nel rispetto delle previsioni contenute nel Codice penale. Inoltre, si provvede alla complessiva rivisitazione dell’entità delle sanzioni in modo da rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni, all’aumento dei prezzi al consumo, verificato su base ISTAT, dal 1994 (anno in cui venne emanato il decreto legislativo n. 626) ad oggi. A titolo di esempio, si consideri che la più grave delle omissioni previste dal decreto legislativo 626/1994 (omessa valutazione dei rischi) era sanzionata con l’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da 1549 a 4131 euro e viene ora punita, nel correttivo, con la sanzione dell’arresto tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. In ogni caso, nel pieno rispetto del criterio di delega sulle sanzioni, viene mantenuto il solo arresto (e non anche l’ammenda) per l’omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri, in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori.
Come imposto dalla delega, tutte le modifiche garantiscono in ogni caso il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in ogni ambiente di lavoro ed in ogni parte del territorio nazionale ed, al contempo, dell’equilibrio delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia.
Influenza da nuovo virus A/H1N1, Primi casi confermati in Italia.
L'ufficio stampa del Settore Salute pubblica aggiornamenti quotidiani sulla situazione nazionale e internazionale e le misure intraprese dal Governo. L’Italia dispone di un preciso Piano concordato con gli altri Stati dell’Unione Europea di preparazione e risposta ad un’eventuale pandemia influenzale e di ampie scorte di farmaci antivirali da utilizzarsi in caso di necessità.
Per le imprese che lavorano a stretto contatto con il pubblico è necessario affrontare con debito anticipo il problema "influenza suina" adottando ogni misura possibile per evitare il contagio.
Sul sito del Ministero della salute è stato pubblicato un dettagliato vademecum inerente le domande più frequenti (FAQ) sulla diffusione del virus e sulle misure di prevenzione. (http://www.ministerosalute.it/) ![]()
L. 88 2009 (L. Comunitaria) modifiche al D.Lgs. 81/2008
Il 29 luglio 2009 andranno in vigore le modifiche apportate in materia di sicurezza sul lavoro dalla Legge 7 luglio 2009, n. 88 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008. (Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161 - Supplemento Ordinario n.110).
In particolare, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia Europea del 25 luglio 2008 (nel contesto della causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200), nelle more dell'approvazione definitiva del decreto correttivo che dovrà avvenire entro il 15 agosto 2009, l'articolo 39 della Legge interviene modificando il D.Lgs. 81/2008 come segue:
Art. 39.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all’articolo 90, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.»;
NOTA: il comma 3 dell'art. 90 prevede che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Questo articolo introduce , in sostanza, l'obbligo per il committente (o il responsabile dei lavori da lui incaricato), per importi superiori ai 100.000 euro in presenza di più imprese di designare il coordinatore per la progettazione (CSP). Nei casi in cui non vige l'obbligo di nominare il CSP, le sue funzioni saranno comunque svolte dal coordinatore per l`esecuzione.
- b) all’articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1».
In merito a quest'ultima disposizione, si evidenzia il contenuto dell'art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei e mobili) che al comma 1 riporta:
"Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro".
DVR Stress lavoro correlato (download metodo di valutazione AUSLL 21)
Il Coordinamento SPISAL AUSLL 21 della Provincia di Verona ha pubblicato una proposta di metodo per la valutazione del rischio stress lavoro correlato, che ha valore di indicazione minima per le aziende, con particolare riferimento alle piccole e medie.
La valutazione, come per tutti gli altri rischi, deve essere effettuata dal Datore di Lavoro, che ne ha la responsabilità, con il coinvolgimento, come previsto dal D.gs. 9 aprile 2008, n. 81, di altre figure aziendali come RSPP, RLS, MC, ed eventuali altri soggetti interni/esterni.
Il documento prevede una elaborazione in tre fasi:
- Fase 1
Valutazione indicatori oggettivi stress lavoro correlato, Istruzioni per la compilazione della check list; - Fase 2
Identificazione della condizione di rischio (Basso, medio, alto, e pianificazione delle condizioni di miglioramento); - Fase 3
Valutazione percezione dello stress dei lavoratori. Misure di prevenzione.
La valutazione dello stress lavoro correlato prevede la compilazione di una Check-list che identifica la condizione di rischio BASSO – MEDIO – ALTO relativamente a:
- A AREA INDICATORI AZIENDALI (10 indicatori);
- B AREA CONTESTO DEL LAVORO ( 6 aree di indicatori);
- C AREA CONTENUTO DEL LAVORO (4 aree di indicatori);
Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell’area.
I punteggi delle 3 aree vengono sommati (secondo le indicazioni) e consentono di identificare il proprio posizionamento nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO.
Lombardia, la CGIL ha redatto un documento su stress e lavoro
Questa situazione ha prodotto una notevole confusione nel sistema delle imprese, atteso che la mancanza della documentazione relativa alla valutazione dello stress a norma dell'articolo 28 del Decreto 81 è, a legislazione vigente, sanzionata. Allo stato non è dato conoscere, nonostante una pressante richiesta di chiarimento da parte delle associazioni imprenditoriali avanzata in sede di Commissione consultiva, l'indirizzo che il Ministero del Lavoro intende assumere su tutta la vicenda.
Il documento è stato redatto in preparazione di un seminario che si terrà nel prossimo autunno. La norma sullo stress lavoro-correlato è entrata in vigore il 15 maggio scorso nonostante la previsione di un ulteriore rinvio contenuta nello schema di decreto correttivo.
Aggiornamento Normativo - Circolare n. 26 del 21/5/2009 - Comunicazione nominativi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
L'INAIL ha fornito ulteriori istruzioni per il rispetto degli obblighi previsti dal Testo Unico con la circolare n. 26 del 21/5/2009, avente per oggetto la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L'Istituto informa che dopo le procedure già fissate con la circolare n. 11/2009 per i RLS aziendali sono in corso anche quelle per i RLS territoriali. ![]()
Dispositivo con il quale il Tar Lazio ha respinto il ricorso dei Sindacati contro le norme sull'accertamento di TD nei luoghi di lavoro
Il Tar Lazio ha respinto il ricorso della Filt e della Fit (a cui si erano associate la Fim-Cisl, la Fiom-CgiL e la Uilm-Uil) contro il Provvedimento della C.U. del 18 settembre 08 sugli accertamenti sulla tossicodipendenza.
RLS - INAIL: termine di scadenza posticipata al 16/08/09 per la comunicazione.
Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009.
Nel portale INAIL è descritta la decisioneche è stata presa "in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso".
Si ricorda che la mancata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti dello schema di decreto legislativo di modifica al T.U. sulla sicurezza sul lavoro (approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo) ha ampliato i margini temporali per il varo delle modifiche da parte dell'Esecutivo.
La legge delega (L. n. 123/2007) che ha portato all'emanazione del Decreto Legislativo 81/2008 contempla la possibilità di prorogare di 3 mesi il termine inizialmente previsto per il 16 maggio, successivamente posticipato al 16 agosto 2009.
In tal senso è possibile che entro tale data vengano novellate ex lege anche disposizioni attinenti la comunicazione del nominativo dell' RLS da effettuare all'INAIL. ![]()
RLS - opuscolo INAIL gratis su D.Lgs 81/2008 e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
L'INAIL ha messo a disposizione on-line un opuscolo per i Rapresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), atto a comprendere quali novità sono state introdotte dal cosiddetto "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro".
Nota introduttiva di questa pubblicazione:
Con il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 81 che dà attuazione alla delega contenuta nella Legge n. 123 del 3/08/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per espressa dichiarazione del legislatore, questo provvedimento si propone lo scopo di Clicca per scaricare l'opuscolo INAIL per RLS D.Lgs. 81 2008 (vai a linee guida)realizzare una riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, attraverso il riordino e il coordinamento della normativa vigente in un unico testo.
Ecco, quindi che vengono abrogate, perchè sostituite dalle nuove disposizioni, tante norme che per anni sono state il quadro di riferimento in materia di prevenzione,compreso, solo per citarne alcune, il D.Lgs. n. 164 del 1956, il D. Lgsl. n.303 del 1956, il D.Lgs. n. 277 del 1971 e il D.Lgls. n. 626 del 1994.
Il nuovo quadro normativo non è, però, ancora definitivo. Mancano, infatti, tutta una serie di decreti ministeriali che dovranno disciplinare diverse materie, nonché accordi tra Stato e Regioni in materia di formazione.
Con questa pubblicazione ci si propone di fornire delle informazioni sulle novità che riguardano i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Uno strumento di facile uso, che certamente non può, e non vuole, analizzare nel suo complesso un decreto composto da ben 306 articoli e 51 allegati.![]()
Rivalutazione del danno biologico (aumentano dell' 8,68% gli indennizzi) - gazzetta Ufficiale n. 120
Il danno biologico consiste nella lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità fisica o psichica della persona.
Attualmente il danno biologico è una categoria di danno riconosciuta sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza; ai fini della sua liquidazione ci si trova di fronte a diverse modalità operative, secondo la causa dell’evento; tralasciando le altre cause, per quanto attiene il danno biologico causato da infortunio sul lavoro o da un sinistro stradale, il danno viene quantificato in punti percentuali di invalidità permanente, e liquidato applicando apposite tabelle pubblicate dal legislatore.
La novità, in tema di indennità dovute dall’INAIL consiste nella determinazione, a decorrere dal 2008, dell'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennita' risarcitoria del danno biologico.
Il decreto in argomento (Decreto Interministeriale del 27 marzo 2009), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2009 il decreto del 27 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevede un aumento nella misura dell’8,68% degli indennizzi in capitale e rendita dell’INAIL, a titolo di rivalutazione del danno biologico.


La sicurezza nei luoghi di lavoro sono tutte quelle precauzioni che devono essere prese, per garantire ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro e sano, con lo scopo finale di evitare questi infortuni sul lavoro e/o malattie professionale mentre si lavora.
La medicina del lavoro si occupa di salvaguardare la salute e sicurezza dell’uomo negli ambienti di lavoro, di prevenire malattie professionale e di evitare ogni tipo di infortunio sul posto di lavoro.
La gestione delle attività di igiene ambientale e di protezione degli ambienti di lavoro è ormai una necessità indispensabile in tutte le realtà produttive. Lo scopo essenziale è di tutelare la salute e il benessere dei lavoratori e della popolazione.
Con il Decreto Legislativo 81/08 (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) la Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro diventa fondamentale ed è per questo che il Datore di Lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata per la prevenzione di infortuni ed incidenti nei luoghi di lavoro.
Igiene alimenti - HACCP