Sicurezza lavoro

>>obblighi sicurezza sul lavoro
Home
Sicurezza lavoro
Medicina del lavoro
Sorveglianza sanitaria
Corsi - Formazione
Igiene ambientale
Servizi e consulenza
Legislazione

Documenti sicurezza lavoro

Obblighi D.Lgs. 81/08

Glossario Sicurezza

Servizi e consulenza:

-sicurezza sul lavoro
-medicina del lavoro
-igiene ambientale
-corsi & formazione
-igiene degli alimenti & HACCP

FORUM SICUREZZA SUL LAVORO:

Login Utente:
Nome Utente:
Password:
Salva Password

Domande sul Login:

Devo registrarmi?
Dimenticato la Password?

Non sei un utente?
Registrati Qui!

Blog:
sicurezzasullavoro81.wordpress.com

Newsletter:
Newsletter sicurezza lavoro

Bookmark:
Sicurezza sul lavoro Bookmark and Share

sicurezza sul lavoro image

sicurezza_sul_lavoro_index

sicurezza_sul_lavoro_imageLa sicurezza nei luoghi di lavoro sono tutte quelle precauzioni che devono essere prese, per garantire ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro e sano, con lo scopo finale di evitare questi infortuni sul lavoro e/o malattie professionale mentre si lavora.
www.safety81.it nelle sue varie discipline realizza servizi di consulenza integrata nell'ambito di "sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro", fornendo ai propri clienti supporti completi ed adeguati a tutte le loro esigenze.

vedi la sezione salute e sicurezza sul posto di lavoro:

Sicurezza sul lavoro
Obblighi D.Lgs. 81/08
Documenti sicurezza sul lavoro
DVR - Documento di valutazione dei rischi
Consulenza e Servizi
Ispezione ASL in azienda
Legislazione
News
Newsletter sicurezza
Glossario sicurezza sul lavoro

medicina_del_lavoro_imageLa medicina del lavoro si occupa di salvaguardare la salute e sicurezza dell’uomo negli ambienti di lavoro, di prevenire malattie professionale e di evitare ogni tipo di infortunio sul posto di lavoro.
La medicina del lavoro si svolge attraverso strette collaborazioni fra i medici, i tecnici, il Datore di lavoro e il lavoratore con un unico scopo di migliore la qualità di lavoro, di garantire la salute e di aumentare la sicurezza sul lavoro e di dare al lavoratore la possibilità di vivere in salute oggi e domani. 

vedi la sezione medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria:

Medicina del lavoro
Nomina del Medico Competente
Protocollo di sorveglianza sanitaria
Sorveglianza Sanitaria - Visite mediche per idoneità alla mansione specifica
Giudizio / Certificato di idoneità alla mansione specifica
Cartella sanitaria e di rischio
Alcol e Droga: Verifica di assenza alcol e stupefacenti lavoratori
Sopralluogo medico competente in azienda
Consulenza
e Servizi sicurezza sul lavoro

igiene_ambientale_imageLa gestione delle attività di igiene ambientale e di protezione degli ambienti di lavoro è ormai una necessità indispensabile in tutte le realtà produttive. Lo scopo essenziale è di tutelare la salute e il benessere dei lavoratori e della popolazione.
È fondamentale individuare e quantizzare tutti gli inquinanti di natura fisica, biologica e chimica. I fattori principali dell'equilibrio uomo/ambiente.

vedi la sezione Igiene degli ambienti:

Igiene degli ambiente
Servizi igiene ambientale
Consulenza e Servizi sicurezza sul lavoro

 

 

 

 

corsi_formazione_sicurezza_lavoro_imageCon il Decreto Legislativo 81/08 (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) la Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro diventa fondamentale ed è per questo che il Datore di Lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata per la prevenzione di infortuni ed incidenti nei luoghi di lavoro.
L’importanza dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro è spesso sotto valutato, ma per ottenere un livello di salute e sicurezza sul posto di lavoro elevato è fondamentale formare i propri dipendenti.

vedi la sezione Corsi - Formazione sicurezza sul lavoro:

La formazione dei lavoratori e responsabili
Primo Soccorso Aziendale
La nostra gamma di corsi e formazione sicurezza lavoro
Tabella esoneri corso RSPP
Life Long Learning
Consulenza e Servizi sicurezza sul lavoro

 

igiene_alimenti_haccp_imageIgiene alimenti - HACCP

H.A.C.C.P. è un acronimo di Hazard Analysis and Critical Control Point: analisi dei rischi e punti critici di controllo. L’HACCP è un sistema di autocontrollo della qualità ed igiene alimenti che ha lo scopo di tutelare e garantire la salute del consumatore.

vedi la sezione Igiene degli alimenti - HACCP:

HACCP & Igiene degli alimenti

 

 

 

 



Obblighi Datore di Lavoro - Misure generali di tutela (D.Lgs. 81/08, art. 15)

Il datore di lavoro deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela:

  • valutazione dei rischi
  • programmazione della prevenzione
  • eliminazione e/o riduzione dei rischi
  • l'organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici
  • l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
  • il controllo sanitario
  • l'informazione e la formazione
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio
  • l'uso di segnali di avvertimento
  • la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti

Obblighi Datore di Lavoro - Delega di funzioni (D.Lgs. 81/08, art. 16)

Il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, se non espressamente escluso, alle seguenti condizioni:

  • che risulti da atto scritto recante data certa;
  • che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza;
  • che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo;
  • che attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al dotore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Obblighi Datore di Lavoro - Obblighi non delegabile (D.Lgs. 81/08, art. 17)

Non sono delegabili:

  • La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento;
  • la designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (D.Lgs. 81/08, art. 18)

Il datore di lavoro e il dirigente, in base alla attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

  • nominare il medico competente;
  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
  • limitare l'accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
    addestramento;
  • richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  • richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione;
  • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  • consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi;
  • elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti;
  • comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
  • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti (v. art. 50);
  • munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;
  • convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;
  • aggiornare le misure di prevenzione;
  • comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
    lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Obblighi del preposto (D.Lgs. 81/08, art. 19)

I preposti devono:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge;
  • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone con rischio grave e specifico;
  • richiedere l'osservanza della misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
  • frequentare appositi corsi di formazione.

Obblighi dei lavoratori (D.Lgs. 81/08, art. 20)

I lavoratori devono:

  • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti;
  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite;
  • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
  • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di sicurezza;
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, qualsiasi eventuale condizione di pericolo;
  • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • partecipare ai programmi di formazione;
  • sottoporsi ai controlli sanitari;
  • esporre apposita tessera di riconoscimento, in caso di appalto/subappalto.

Disposizioni rel. ai componenti impresa fam. e lav. autonomi (D.Lgs. 81/08, art. 21)

I componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi e piccoli imprenditori devono:

  • utilizzare attrezzature di lavoro in base alle regole prescritte;
  • munirsi di dispositivi di protezione individuale;
  • munirsi di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto.

Obblighi dei progettisti (D.Lgs. 81/08, art. 22)

I progettisti devono:

  • rispettare i principi generali di prevenzione nella progettazione di luoghi, impianti e attrezzature;
  • scegliere dispositivi e attrezzature nel rispetto delle norme.

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (D.Lgs. 81/08, art. 23)

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni vigenti.
In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Obblighi degli installatori (D.Lgs. 81/08, art. 24)

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Obblighi del Medico Competente (D.Lgs. 81/08, art. 25)

Il medico competente:

  • collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;
  • programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
  • istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza;
  • consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
  • consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria;
  • invia all’Ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio;
  • fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria;
  • informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;
  • visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno;
  • partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;
  • comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (art. 38) al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e cioè entro il 15 novembre 2008.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somm. (D.Lgs. 81/08, art. 26)

Appalto - Il datore di lavoro committente deve:

  • verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
  • fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro;
  • promuovere la cooperazione ed il coordinamento con gli appaltatori/subappaltatori elaborando un unico documento di valutazione dei rischi.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

Gli appaltatori e subappaltatori devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione.

Ai contratti di appalto/subappalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento unico di valutazione dei rischi deve essere allegato entro tale ultima data.

L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema).

Contratto di somministrazione e di appalto - Nei contratti di appalto/subappalto e somministrazione, anche qualora in essere alla data del 15 maggio 2008, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

Con riferimento ai contratti di appalto stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data.

Tesserino - Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lav. autonomi (D.Lgs. 81/08, art. 27)

La Commissione consultiva per la sicurezza dovrà individuare settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.